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Traduttore ed interprete ufficiale del "Consulado General de la Republica Bolivariana de Venezuela en Nàpoles" e della "Embajada del Paraguay en Italia sita en Roma"

STUDIO TRADUZIONI LEGALIZZAZIONI ED INTERPRETI DOTT.SSA S. SILVA DOTT.SSA S.SILVA

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NAPOLI, NAPOLI, Italy
Lo STUDIO TRADUZIONI E LEGALIZZAZIONI DOCUMENTI Dott.ssa S.SILVA, è abilitato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli per traduzioni e legalizzazioni di documenti in lingua straniera per uso privato, consolare e legale su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Lo Studio Associato Traduzioni e Legalizzazioni Dott.ssa S.SILVA dispone di consulenti per traduzioni e legalizzazioni di testi legati a: - consolati, ambasciate, tribunali, prefettura procura della repubblica - atti legali - atti notarili - dichiarzioni ed autocertificazioni - atti costitutivi - contratti - bilanci - documentazioni aziendali - manualistica tecnica - documentazioni scientifiche - manuali della qualità e della sicurezza - osservazioni
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martedì 20 settembre 2011

AGGIORNAMENTO LEGGI SU MATRIMONIO CON STRANIERI // WWW.STUDIOTRADUZIONISILVA.COM


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Si tratta dell'ennesimo colpo che si abbatte sul -sempre più assottigliato- pacchetto sicurezza (l. 94/2009) che non ha retto, neanche sotto questo profilo, alle fonti del diritto che gerarchicamente lo sovrastano. Così come qualche settimana fa aveva fatto la Corte di Giustizia in merito al reato di clandestinità, oggi a pronunciarsi è la nostra Corte Costituzionale sulla norma che nega la possibilità di sposarsi in Italia ai soggetti che non siano in regola con le norme sul soggiorno.
Le norme "superiori" violate dalla legge incostituzionale sono gli artt. 2, 29 della Costituzione, l'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e l'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Ad avviso della Corte, infatti, se è pur vero che gli stranieri ed i cittadini italiani possono subire un diverso trattamento nel godere dei propri diritti, dovuto all'esigenza di tutelare, come nel caso di specie, la regolare gestione del flusso immigratorio, alcuni diritti, quali appunto il matrimonio, sono diritti dell'uomo in quanto uomo. Spettano a tutti. Non solo. La Corte avverte che anche il cittadino italiano è pregiudicato dalla norma in questione, nella misura in cui gli preclude il matrimonio con il partner straniero non regolare. Dunque, si conclude, che nel bilanciamento di interessi fra diritti umani e prerogative dello Stato "la generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti “matrimoni di comodo”.
In particolare, la Corte cita l'art. 30, comma 1-bis del testo unico, che prevede l'immediata revoca del permesso di soggiorno laddove si venga a conoscenza di un matrimonio cui non è seguita l'effettiva convivenza.
Infine, la pronuncia chiarisce come la norma incostituzionale violi anche l'art. 117 comma primo della Costituzione, ossia gli obblighi internazionali, con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo già citata. Si legge, infatti, come la Corte Europea, in un caso relativo alla normativa del Regno Unito, abbia chiarito che non è possibile introdurre una limitazione automatica ed indiscriminata ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione (nella specie l'art. 12 citato). In particolare, si esclude la legittimità di vietare il matrimonio senza alcuna indagine in concreto della genuinità del matrimonio stesso.
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domenica 11 settembre 2011

QUANDO L'AMBASCIATA PUO' APPORRE UN APOSTILLE - WWW.STUDIOTRADUZIONISILVA.COM

QUANDO L'AMBASCIATA PUO' APPORRE UN APOSTILLE - WWW.STUDIOTRADUZIONISILVA.COM

Per prima cosa bisogna chiarire che l'apostille sostituisce legalizzazione presso l’ambasciata e quindi non apposta. L'apostille é si pone solo tra Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.

Chiunque necessita di convalidare in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla suddeta Convenzione, non necessita di recarsi all’ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi all’autorità interna del suddetto Stato per richiedere l’annotazione dell'apostille.
Terminata la procedura procedura quel documento sará riconosciuto in Italia, previo traduzione legalizzata dal tribunale (con firma depositata della Dott.ssa S.Silva - iscritta all'albo traduttori ed interpreti, per la validità sul tutto il territorio)

Maggiori dettagli:
www.studiotraduzionisilva.com
chiedi informazioni a:
info@studiotraduzionisilva.com
Tel: +39 081 0140167 / +39 081 0200865

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venerdì 18 febbraio 2011

APOSTILLE E LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI // NUOVE NORME E PROCEDIMENTI // RICHIEDI INFORMAZIONI



La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un  documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa.

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle  firme su documenti da e per l'estero.

La Prefettura-U.T.G. legalizza:

    *
      atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
    *
      atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia (www.studiotraduzionisilva.com)
ATTENZIONE

La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.


La legalizzazione di atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia deve essere effettuata da uno studio professionale abilitato con firma depositato (STUDIO TRADUZIONI E LEGALIZZAZIONI DOTT.SSA S. SILVA - VEDI PAGINA WEB: www.studiotraduzionisilva.com )


I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d."Apostille" (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione.



Presentare e/o ritirare la documentazione da legalizzare direttamente presso STUDIO TRADUZIONI E LEGALIZZAZIONI DOTT.SSA S. SILVA - VEDI PAGINA WEB: www.studiotraduzionisilva.com )


E' possibile trasmettere per posta il documento avendo cura di indicare l'indirizzo al quale il documento dovrà essere restituito. a questo indirizzo:

info@studiotraduzionisilva.com

Documentazione richiesta:

L'atto da legalizzare e gli eventuali allegati in originale.

Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bolloe relative tasse


Riferimenti normativi:

    *
      D.P.R. 28/12/2000, n. 445
    *
      D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)
    *
      Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
    *
      Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961
    *
      Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968

lunedì 24 gennaio 2011

Invitación 27-28/01/2011

Il Consolato Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli,
ha il piacere di invitarLa al I Seminario Internazionale intitolato
"Processi di trasformazione in America Latina. I diritti umani: carte, tutele e pratiche",
che avrà luogo i giorni 27 e 28 gennaio 2011, presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"-
Aula del Dipartimento di Diritto Romano, Storia e Teoria del Diritto "F. De Martino",
Cortile del Salvatore, via G. Palladino, 39 - Napoli.

Fiduciosi della vostra partecipazione, porgiamo i più cordiali saluti.

Seguirà programma dettagliato dell'evento.

consulvenapoles@hotmail.it
081-5518159


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Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Diritto romano, Storia e Teoria del
diritto Francesco De Martino - Dottorato di Ricerca in Filosofia del diritto. Arte e Tecnica della Giurisprudenza - Ermeneutica

domenica 23 gennaio 2011

REGISTRO DE PODERES

CONSISTE EN EL REGISTRO DE UN PODER ESPECIAL O GENERAL ANTE LAS AUTORIDADES VENEZOLANAS
LOS REQUISITOS SON:
SOLICITUD ESCRITA Y MOTIVADA
ENVÍAR TRÁMITE CORREO ELECTRÓNICO Y EN FORMATO WORD EL CONTENIDO DEL PODER (NO ESCANEADO) AL E-MAIL consulvenezuela@tin.it
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE EL (LOS) PODERDANTES CON EL CUAL FUERON IDENTIFICADOS EN EL PODER.
SE REQUIERE LA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL ACTO DE LOS CUALES SE DEBEN ANTICIPAR FOTOCOPIAS DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD QUE ESPECIFIQUEN PROFESIÓN Y DOMICILIO, DEBEN SER MAYORES DE EDAD, COMPRENDER EL IDIOMA CASTELLANO Y NO SER FAMILIARES HASTA EL TERCER GRADO DE CONSANGUINIDAD.
TRECIENTOS DÓLARES POR DERECHOS CONSULARES SI ES UN PODER GENERAL Y CIEN DÓLARES SI SE TRATA DE UN PODER ESPECIAL
LOS REQUISITOS DEBERAN ANTICIPARSE  AL E-MAIL consulvenezuela@tin.it O AL FAX AL N° 081/5422846 Y SOLO ENTONCES PODRÁ COMUNICARSE PARA FIJAR UNA CITA



REGISTRO DELLE PROCURE
Si riferisce al registro di una Procura Speciale o Generale dinanzi alle autorità venezuelane.
Per questa pratica occorre:
Richiesta motivata per iscritto Inviare tramite posta elettronica in formato Word il testo della Procura (non scannerizzato) al mail: consulvenezuela@tin.it
Documenti di identità degli interessati , con i quali sono stati identificati nella procura
Si richiede la presenza di due testimoni al momento della firma della procura.
Dovranno essere inviate fotocopie dei loro documenti d’identità con indicazione della professione e del domicilio, devono essere maggiorenni, capire la lingua spagnola e non essere familiari fino al terzo grado di consanguineità.
Il costo è di trecento dollari (US $ 300,00) se si tratta di una Procura Generale e di cento dollari (US $ 100,00) se si tratta di una Procura Speciale.
Le fotocopie dei documenti dovranno essere inviate anticipatamente via fax al numero 081-542.28.46 oppure via mail a: consulvenezuela@tin.it o per posta al seguente indirizzo: Via Depretis, 102 – 80133 Napoli.
Soltanto allora potrà telefonare per chiedere un appuntamento. 



* Observaciones sobre esta actuación:

Para todas las actuaciones consulares recomendamos revisar cuidadosamente los requisitos antes de solicitar la confirmación de su cita por parte del Consulado General.

Si Ud. tiene dudas sobre su actuación, consulte las preguntas mas frecuentes relativas a la mismas que encontrará en la sección correspondiente.

Gracias por usar nuestros servicios On Line, esperamos sean de su agrado y contribuyan a completar sus tramites con la mayor comodidad.


Per tutte le pratiche consolari si consiglia di verificare accuratamente i documenti richiesti, prima di chiedere la conferma del suo appuntamento al Consolato Generale.
Se ha dubbi sulla sua pratica, consulti le domande più frequenti relative alle stesse che troverà nella relativa sezione.
Grazie per aver adoperato i nostri servizi On Line: speriamo che siano di suo gradimento e che contribuiscano a compiere le sue pratiche con più comodità. 

venerdì 7 gennaio 2011

NULLA OSTA DI MATRIMONIO

NULLA OSTA DI MATRIMONIO
Si riferisce a una Dichiarazione Consolare nella quale si certifica che non esistono impedimenti per contrarre matrimonio da parte di un cittadino venezuelano, secondo l’articolo 116 del Codice Civile Italiano.

Per questa pratica occorre:
Richiesta motivata per iscritto 

Certificato di Stato Libero 

Certificato di Divorzio o Sentenza di Divorzio per i cittadini che hanno questa condizione tradotti in lingua italiana e autenticati col timbro Apostille 

Estratto di Nascita tradotto in lingua italiana 

I documenti devono essere rilasciati dalle autorità competenti venezuelane, con data inferiore a sei mesi contati dal momento stesso della data di rilascio, rispettivamente autenticati con il timbro Apostille e tradotti in lingua italiana.

Per i cittadini divorziati, si dovrà inoltre presentare la Sentenza di Divorzio tradotta in lingua italiana ed autenticata con il timbro Apostille. 

Questo non esclude la presentazione dei due documenti richiesti precedentemente. 

Fotocopia del Passaporto e della carta d’identità venezuelana 

Fotocopia del documento d’identità del futuro consorte 

Le fotocopie dei documenti dovranno essere inviate anticipatamente via fax al numero 081-542.28.46 oppure via mail a: consulvenezuela@tin.it oppure per posta al seguente indirizzo: Via A. Depretis, 102 – 80133 Napoli
Per tutte le pratiche consolari si consiglia di verificare accuratamente i documenti richiesti, prima di chiedere la conferma del suo appuntamento al Consolato Generale.
Se ha dei dubbi sulla sua pratica, consulti le domande più frequenti relative alle stesse che troverà nella relativa sezione.
Grazie per aver adoperato i nostri servizi On Line: speriamo che siano di suo gradimento e che contribuiscano efficacemente nell'espletamento delle sue pratiche. 

VISA DE TURISTA- VISTO DA TURISTA

VISA DE TURISTA- VISTO DA TURISTA
LA VISA DE TURISTA ES CONCEDIDA EXCLUSIVAMENTE PARA FINES DE RECREO Y ACTIVIDADES QUE NO INVOLUCREN REMUNERACIÓN O LUCRO
 
   
  ESTA VISA SE PUEDE REQUERIR EN DOS CASOS:
a) CUANDO PERTENECIENDO A UNO DE LOS PAÍSES QUE NO NECESITEN VISA PARA TURISMO DESEEN PERMANECER EN VENEZUELA POR MÁS DE TRIENTA DÍAS (30).
b) CUANDO NO SE PERTENEZCA A UNO DE LOS PAÍSES PARA LOS CUALES NO SE REQUIERE VISA DE TURISTA (VÁLIDA POR 90 DÍAS), PARA ESTA ACTUACIÓN HACEN FALTA LOS SIGUIENTES RECAUDOS: 
ELENCO DEI PAESI CHE NON HANNO BISOGNO DEL VISTO TURISTICO
      QUESTO VISTO SI PUÒ RICHIEDERE IN DUE CASI: a) QUANDO APPARTENENDO AD UNO DEI PAESI CHE NON RICHIEDONO SI DESIDERI RIMANERE IN VENEZUELA PER PIÚ DI 90 GIORNI; b) QUANDO NON SI APPARTENGA AD UNO DEI PAESI PER CUI NON É RICHIESTO VISTO D'INGRESSO DI TURISTA IN VENEZUELA (VALIDITÁ 90 GIORNI). N OGNI CASO, QUESTO VISTO VA CONCESSO PER ATTIVITÁ DI RECREAZIONE E PER OGNI ATTIVITÁ CHE NON IMPLICHI COMPENSI O AFFARI.
PER QUESTA RICHIESTA CI VOGLIONO I SEGUENTI REQUISITI:

   a) PLANILLA "SOLICITUD DE VISA" SELECCIONANDO EL TIPO REQUERIDO
        MÓDULO"RICHIESTA DI VISTO" SEGNALANDO IL TIPO RICHIESTO
    b) ORIGINAL DEL PASAPORTE VÁLIDO POR 6 MESES COMO MÍNIMO
        PASSAPORTO ORIGINALE CON VALIDITÁ MINIMA DI SEI MESI
    c) DOS FOTOGRAFIAS DE FRENTE FORMATO (Carnet)
        DUE (2) FOTO -FOTOTESSERA-

    d) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU RESIDENCIA EN ITALIA (CERTIFICADO DE RESIDENCIA)
        DOCUMENTO DIMOSTRATIVO DELLA RESIDENZIA IN ITALIA (CERTIFICATO DI RESIDENZA)
    e) CARTA DE REFERENCIAS BANCARIAS (INDICANDO FECHA DE APERTURA, NÚMERO Y BALANCE DE LA CUENTA).
        LETTERA BANCARIA (INDICANDO DATA DI APERTURA DEL CONTO, NUMERO E SALDO).

    f) CARTA DE TRABAJO (INDICANDO ANTIGUEDAD, CARGO Y SALARIO).
        LETTERA DI LAVORO (INDICANDO DATA D'INIZIO, CARICA ED STIPENDIO)

    g) REFERENCIAS DE PROPIEDAD (INMOBILIARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, MERCANTIL).
        RIFERIMENTI DI PROPIETÀ (INMOBILIARIA, COMMERCIALE E/O INDUSTRIALE - IMPRENDITORI)

     h) COPIA DEL BOLETO AÉREO (INDICANDO DETALLES DE ENTRADA Y SALIDAS PREVISTAS).
         COPIA DEL BIGLIETTO AEREO (INDICANDO DETTAGLI D'INGRESSO ED USCITA PREVISTE).

     i) NEXOS FAMILIARES EN VENEZUELA
        LEGAMI DI PARENTELA IN VENEZUELA

     j) CERTIFICADO NULO DE ANTECEDENTES PENALES (EXPEDIDO POR LAS AUTORIDADES LOCALES)
   
     CERTIFICATO DI FEDINA PENALE (EMESSO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI).

     k) CERTIFICADO DE SANA Y ROBUSTA CONSTITUCIÓN (EMITIDO POR LA HACIENDA SANITARIA LOCAL).
         CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE (EMESSO DALLA AZIENDA SANITARIA).

     l) LOS DERECHOS CONSULARES A PAGAR POR ESTA ACTUACIÓN SON US$ 30 (TREINTA DÓLARES AMERICANOS) QUE DEBERÁN SER CANCELADOS EN EURO EL DÍA DE LA ACTUACIÓN
         I DIRITTI CONSOLARI PER QUESTO TRAMITE SONO US$ 30 (TRENTA DOLLARI USA) CHE DOVRANNO ESSERE
 VERSATI IN EURO IL GIORNO DELL'APPUNTAMENTO  
LOS REQUISITOS DEBERAN ANTICIPARSE  AL E-MAIL consulvenezuela@tin.it O AL FAX AL N° 081/5422846 Y SOLO ENTONCES PODRÁ COMUNICARSE PARA FIJAR UNA CITA

REGISTRO DI RICONOSCIMENTO

REGISTRO DI RICONOSCIMENTO

Si riferisce alla presentazione del/la figlio/a minorenne da parte del genitore/i venezuelano/i. Nel caso di presentazione di figli maggiorenni la pratica bisognerà essere realizzata dall’ interessato.

Per questa richiesta occorrono i seguenti requisiti:

Richiesta scritta e motivata, indicando nome, nazionalità, documento di identità, professione, domicilio attuale e ultimo domicilio in Venezuela.

Quattro (04) copie dell’atto di nascita del minorenni rilasciata dalle autorità venezuelane.

Quattro (04) copie della carta di identità dei genitori e del minorenne, nel caso ne fosse in possesso. Quattro copie della “Gaceta Oficial” o certificato di cittadinanza aquisita (solo in caso che il genitore o entrambi siano naturalizzati venezuelani)

È necessaria la presenza di due testimoni al momento della firma del documento.

Dovranno essere inviate le copie dei loro documenti d’identità e specificare professione e domicilio degli stessi. Inoltre i testimoni dovranno essere maggiorenni, capire la lingua spagnola e non avere un vincolo familiare fino al terzo grado.

Tutti i requisiti dovranno essere anticipati al mail: consulvenezuela@tin.it, o al fax 0815422846 e solo allora sarà fissato l’appuntamento

LEGALIZZAZIONE DI DOCUMENTI PRIVATI

LEGALIZZAZIONE DI DOCUMENTI PRIVATI
Per legalizzare documenti privati stranieri davanti alle autorità venezuelane sono necessari i seguenti requisiti:
DOCUMENTI NOTARILI
Il documento bisognerà essere obbligatoriamente registrato da un notaio pubblico certificato dallo stato italiano.
Legalizzare il documento nella Procura della Repubblica Italiana.
Fotocopia del documento d’identità dell’interessato I diritti consolari da pagare per questa pratica saranno indicati dal Consolato a seconda del tipo di documento da legalizzare.
Tutti i requisiti dovranno essere anticipati al mail: consulvenezuela@tin.it, o al fax 0815422846 e solo allora sarà fissato l’appuntamento
CERTIFICATI SANITARI PER ANIMALI
Documento rilasciato dall’unità sanitaria locale Legalizzarlo in Prefettura
I diritti consolari per questa pratica sono di 70 dollari americani ($)
Tutti i requisiti dovranno essere anticipati al mail: consulvenezuela@tin.it, o al fax 0815422846 e solo allora sarà fissato l’appuntamento
CERTIFICATI SANITARI COMMERCIALI
Documento rilasciato dall’unità sanitaria locale o dal Comune Legalizzarlo in Prefettura
Fotocopia del documento di identità dell’ interessato I diritti consolari per questa pratica sono di 70 dollari americani ($)
CERTIFICATI O DOCUMENTI RILASCIATI DALLA CAMMERA DI COMMERCIO
Documento rilasciato dalla Camera di Commercio di competenza
Legalizzare la documentazione alla Camera di Commercio
Fotocopia del documento d’identità dell’ interessato
I diritti consolari per questa pratica sono di 50 dollari americani ($) Tutti i requisiti dovranno essere anticipati al mail: consulvenezuela@tin.it, o al fax 0815422846 e solo allora sarà fissato l’appuntamento

martedì 16 novembre 2010

APOSTILLE E LEGALIZZAZIONI - DEFINIZIONI E PROCEDURE



Lo Studio Traduzioni e Legalizzazioni Dott.ssa S.Silva è in grado, grazie alla sua rete di traduttori abilitati dalla CCIAA di Napoli di effettuare traduzioni legalizzate e relative apostille presso gli enti pubbici.
Per maggior chiarezza riportiamo le definizioni di APOSTILLE e LEGALIZZAZIONE

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Apostille - Definizione

Trattasi di una specifica validazione che deve essere apposta sul documento originale rilasciato dalle autorita competenti del Paese emittente, da parte di una autorita identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso.
Questa procedura denominata apostille, sostituisce quindi la legalizzazione presso le Ambasciate.
Conseguentemente, chiunque abbia la necessita di fare valere in Italia un qualsiasi documento prodotto in un Paese Estero, che ha aderito a questa Convenzione, non ha bisogno di recarsi presso le Ambasciate italiane per chiederne la legalizzazione, ma basta che si rechi alla autorita interna di quello Stato, designata con la adesione alla Convenzione stessa, per ottenere la annotazione della cosiddetta apostille sul documento.
Stesso discorso vale per il caso contrario ovvero un documento prodotto in Italia da far valere in un Paese che ha aderito alla Convenzione.



Apostille

Una volta effettuata la procedura nel Paese che ha rilasciato il certificato o documento, lo stesso deve essere riconosciuto in Italia, perche anche in Italia la Convenzione ha avuto la ratificazione e quindi in base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese, e potrebbe essere sufficiente una normale traduzione che si puo ottenere anche nel nostro Paese per essere fatto valere di fronte alle autorita italiane.

Si deve precisare che la Convenzione AIA riguarda specificamente la abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri tra i quali rientrano, per espressa previsione della stessa, i documenti rilasciati da una autorita o da un funzionario dipendente da una amministrazione dello Stato, compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un Cancelliere o da un Ufficiale Giudiziario, i documenti amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, una autenticazione di firma apposti su un atto privato, mentre invece non si applica ai documenti redatti da un Agente Diplomatico o Consolare e ai documenti amministrativi che si riferiscono a operazioni commerciali o doganali.

Ne consegue che numerosi sono i certificati o documenti per i quali la necessita della legalizzazione puo essere superata mediante richiesta e annotazione della Apostille direttamente da parte delle autorita dello Stato in cui gli stessi sono formati.

Convenzione AIA del 5 ottobre 1961

Riferimenti Normativi:
Provvedimento Legislativo Legge N. 1253 DEL 20.12.1966 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 26 DEL 03.01.1967;
Ratificato in data 13.12.1977 e Comunicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 42 del 11.02.1978;
In vigore dal 11.02.1978.

Elenco in ordine alfabetico dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione AIA:
Andorra, Antigua, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cipro, Colombia, Croazia, Domenica, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, Hong Kong, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti America, Sud Africa, Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago, Ucraina, Ungheria, Venezuela

Legalizzazione - Definizione

La legalizzazione consiste nella attestazione della qualita legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su di un certificato o documento, nonche della autenticita della firma stessa.
La procedura della legalizzazione, in pratica, serve ad attribuire validita secondo la legge italiana ad un documento o certificato straniero: esso deve quindi essere preventivamente tradotto da un interprete, che provvede anche alla asseverazione, e poi controllato dalla autorita consolare italiana, allo scopo di verificare che il documento sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese di origine, ovvero che sia stato rilasciato da parte di un ufficio competente di quel paese.



Legalizzazione

Il procedimento risulta particolarmente complesso perche non ha solo lo scopo di assicurare la conformita della traduzione e la verifica del certificato o documento, ma anche di verificare se lo stesso risulta conforme alle leggi locali e se il funzionario che lo firma ne ha i poteri per farlo, dal momento che in Italia nessuno potrebbe sapere e verificare realmente se un determinato documento proveniente da un ufficio straniero sia effettivamente valido. Spesso, poiche il consolato non conosce tutte le firme dei vari funzionari, si rende necessario richiedere preventivamente la convalida da parte di una autorita del paese Straniero.
La legalizzazione di firme su tutti i documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono di competenza della Prefettura Sezione U.T.G. A questa regola fanno eccezione gli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e degli Uffici Giudiziari per la cui legalizzazione, invece, la competenza ricade sulla Procura della Repubblica.
Le firme sugli atti e sui documenti formati in Italia devono essere legalizzate affinche abbiano valore in Paesi Esteri.
Le firme sugli atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano devono essere legalizzate affinche abbiano valore in Italia.
I certificati o documenti redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione asseverata in lingua italiana, la cui competenza ricade in capo al Tribunale, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale.
Sono esenti da legalizzazione i certificati o documenti, a condizione che sia stata apposta la Apostille, gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione AIA del 5 ottobre 1961. 

Convenzione di Londra 7 giugno 1968

In base alla Convenzione di Londra 7 giugno 1968, sono esenti da legalizzazione gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi, in ordine alfabetico:
Austria - Cipro - Francia - Germania - Gran Bretagna - compreso Isola di Man - Grecia - Irlanda - Liechtenstein - Lussemburgo
Norvegia - Olanda - compreso Antille Olandesi e Aruba - Polonia - Portogallo
Repubblica Ceca - Repubblica Moldova - Spagna - Svezia - Svizzera - Turchia 

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