venerdì 18 febbraio 2011
APOSTILLE E LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI // NUOVE NORME E PROCEDIMENTI // RICHIEDI INFORMAZIONI
La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa.
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l'estero.
La Prefettura-U.T.G. legalizza:
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atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
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atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia (www.studiotraduzionisilva.com)
ATTENZIONE
La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.
La legalizzazione di atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia deve essere effettuata da uno studio professionale abilitato con firma depositato (STUDIO TRADUZIONI E LEGALIZZAZIONI DOTT.SSA S. SILVA - VEDI PAGINA WEB: www.studiotraduzionisilva.com )
I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d."Apostille" (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione.
Presentare e/o ritirare la documentazione da legalizzare direttamente presso STUDIO TRADUZIONI E LEGALIZZAZIONI DOTT.SSA S. SILVA - VEDI PAGINA WEB: www.studiotraduzionisilva.com )
E' possibile trasmettere per posta il documento avendo cura di indicare l'indirizzo al quale il documento dovrà essere restituito. a questo indirizzo:
info@studiotraduzionisilva.com
Documentazione richiesta:
L'atto da legalizzare e gli eventuali allegati in originale.
Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bolloe relative tasse
Riferimenti normativi:
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D.P.R. 28/12/2000, n. 445
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D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)
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Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
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Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961
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Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968
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